A partire da Luglio 2022 ciascuna fattura di acquisto e di vendita proveniente o destinata a paesi UE o extra UE (se non documentati da bolla doganale), dovrà essere registrata nel software di fatturazione elettronica da voi usato per le normali fatture ed inviato al sistema di interscambio (come le fatture correnti).
Si tratta del nuovo adempimento che va a sostituire il vecchio esterometro, che consisteva nell’invio di un file unico trimestrale riepilogativo di acquisti e vendite estere.
La norma prevede che debba essere preparato un file xml ed inviato al sistema di interscambio (come le fatture correnti) sia per le fatture attive che per le fatture passive.
Pertanto, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia devono utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. La trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione.
Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica/cartacea dai fornitori esteri, il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo autofattura:
- nel caso di servizi da un soggetto UE e extra-UE: il soggetto passivo IVA residente in Italia è tenuto a integrare la fattura ricevuta dal prestatore estero senza Iva, mediante l’emissione e l’invio allo Sdi di una fattura elettronica di tipo TD 17 comprensiva di iva.
Tabella di sintesi | Integrazione/autofatture per acquisto servizi dall’estero |
Campo | Indicazione |
Tipo documento | TD17 |
Cedente/prestatore | Dati del soggetto UE o extra-UE indicando il Paese di residenza |
Cessionario/committente | Dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura |
Data | data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa. |
Numero | Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc |
Imponibile | Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno) |
Imposta/Natura | IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti) |
Descrizione | Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate |
Invio | entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura. |
- nel caso di acquisti di beni da soggetti UE: Il committente italiano deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione IVA. A tal fine, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD18;
Tabella di sintesi | Integrazione per acquisto di beni intra-UE |
Campo | Indicazione |
Tipo documento | TD18 |
Cedente/prestatore | Dati del soggetto UE, indicando il Paese di residenza |
Cessionario/committente | Dati del soggetto che effettua l’integrazione |
Data | Data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa |
Numero | Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc |
Imponibile | Imponibile indicato nella fattura ricevuta |
Imposta/Natura | IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti) |
Descrizione | Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate |
Invio | Entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura |
TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO
Descrizione dell’operazione: il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extraUE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui al comma 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l’IVA). La trasmissione di un tipo documento TD17 consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo .
Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite il vecchio esterometro.
Per la trasmissione degli acquisti di servizi effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all’utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi. Sei interessato alla nostra soluzione di fatturazione elettronica FattureWeb?
Compilazione del documento Fattura elettronica TD17
Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:
- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE;
- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
Indicazione dell’imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).
Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite vecchio esterometro
Il Cessionario/Committente trasmette tramite il vecchio esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE o il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extra-UE con l’utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto IVA e N4 per acquisto di servizi esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.
Registrazione del documento integrativo
Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.